Indagini infedeltà coniugale.
Come noto, in forza dell’art. 151 c.c. la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole e ciò indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
L’intollerabilità della convivenza ed il grave pregiudizio all’educazione della prole, costituiscono pertanto presupposto imprescindibile ed ove richiesto e se ne ricorrano le circostanze il giudice può ulteriormente dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Nell’immaginario collettivo quindi, prima ancora che nei manuali di diritto e negli annali di giurisprudenza, il tradimento è considerato in re ipsa motivo certo di separazione, violazione del dovere non solo di fedeltà, proprio del matrimonio, ma anche dei più elementari canoni di fiducia e rispetto reciproci che dovrebbero porsi alla base di qualsivoglia relazione di coppia.
L’addebito della separazione in caso di tradimento può quindi apparire conseguenza naturale.
Come comportarsi in caso di infedeltà o di avvio di una separazione?
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